STATUTO FEDERAZIONE CISL-MEDICI
REGIONE BASILICATA
ART. 1 – Costituzione
E’ costituita la Federazione dei medici della CISL, denominata “Federazione CISL-Medici Basilicata” con sede a Potenza conseguente articolazione organizzativa della CISL-Medici Nazionale.
ART. 2 – Principi e scopi
La CISL-Medici Basilicata si richiama e si ispira ai principi e agli scopi della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (C.I.S.L.).
ART. 3 – Funzioni
La CISL-Medici Basilicata, in armonia e nel rispetto degli indirizzi della CISL:
- provvede alla tutela dei propri iscritti nel quadro di rivendicazioni giuridico-normative ed economiche;
- rappresenta la dirigenza medica negli Enti Pubblici e Privati in cui operano i Dirigenti Medici;
- rappresenta i medici convenzionati negli Enti Pubblici e Privati in cui questi stessi operano;
- rapporti con le istituzioni locali;
- promuove la formazione e informazione degli iscritti secondo gli indirizzi della Federazione Nazionale;
- tutela vertenze individuali e collettive degli associati
- designa incarichi di rappresentanza sindacale;
ART. 4 – Iscrizione
Possono iscriversi alla CISL-Medici di Basilicata tutti i lavoratori dei settori elencati all’art. 3, indipendentemente dalle proprie opinioni politiche e concezioni religiose.
L’iscrizione alla CISL-Medici esprime la condivisione dei suoi principi e delle sue finalità, espresse nell’art. 2 dello statuto della CISL.
ART. 5 – Diritti e doveri degli iscritti
Gli iscritti alla CISL-Medici hanno il diritto di partecipare alla elaborazione delle linee di politica sindacale, di essere adeguatamente informati nelle decisioni che li riguardano, di eleggere i propri rappresentanti sul luogo di lavoro ed i propri delegati alle successive istanze congressuali. Hanno diritto di ricevere tempestivamente la tessera d’iscrizione, godere della tutela contrattuale e di usufruire, in modo privilegiato rispetto ai non iscritti, dei servizi della Organizzazione.
Gli iscritti hanno il dovere di operare nell’attività sindacale in coerenza con le decisioni assunte dagli Organi statutari e di pagare la quota d’iscrizione con le modalità e nell’ammontare definiti dalla CISL-Medici.
ART. 6 – Organi della CISL-Medici di Basilicata
Sono Organi della CISL-Medici Basilicata:
a) il Congresso
b) il Consiglio generale
c) il Comitato esecutivo
d) la Segreteria
e) il Collegio dei Sindaci
ART. 7 – Il Congresso
E’ il massimo Organo deliberante della CISL-Medici Basilicata.
Partecipano al Congresso gli iscritti in regola con il tesseramento e la contribuzione.
Il Congresso definisce gli indirizzi politici ed organizzativi della CISL-Medici Basilicata. E’ convocato dal Consiglio generale ogni 4 anni, normalmente in coincidenza con il percorso congressuale della Federazione Nazionale, salvo convocazioni straordinarie.
Il Congresso approva lo Statuto regionale e relative modifiche.
Il Congresso all’interno del proprio regolamento fissa il numero dei componenti elettivi del Consiglio generale.
Elegge:
- i componenti elettivi del Consiglio generale;
- i delegati al Congresso della CISL-Medici nazionale;
- i delegati al Congresso dell’Usr;
- Il Collegio dei Sindaci.
ART. 8 – Il Consiglio Generale
Il Consiglio generale fissa le linee di politica sindacale e organizzativa di interesse regionale, nell’ambito degli indirizzi fissati dal Congresso.
Si riunisce in seduta ordinaria almeno 2 volte l’anno su convocazione del Comitato esecutivo, che ne fissa l’ordine del giorno.
La convocazione straordinaria può essere effettuata dalla Segreteria per casi eccezionali o su richiesta di 1/3 del Consiglio generale.
Fanno parte del Consiglio generale i componenti eletti dal Congresso.
In caso di vacanza dei componenti eletti dal Congresso, subentra chi ha ottenuto il maggior numero di voti dopo l’ultimo degli eletti.
La componente elettiva del Consiglio generale deve essere superiore al 50% del numero complessivo dell’intero Consiglio.
Il Consiglio generale fissa il numero dei componenti della Segreteria e del Comitato esecutivo.
Elegge con votazione segreta e separata:
- il Segretario generale;
- i componenti della Segreteria;
- i componenti elettivi dell’esecutivo;
- i rappresentanti nel Consiglio generale della CISL-Medici nazionale; questi possono essere sostituiti anche prima del termine con il voto della maggioranza dei componenti;
Il Consiglio generale nomina:
- il Presidente del Collegio dei Sindaci
ART. 9 – Il Comitato Esecutivo
Il Comitato esecutivo attua gli indirizzi fissati dal Consiglio generale.
Si riunisce almeno ogni 3 mesi, su convocazione della Segreteria o su richiesta di 1/3 del Comitato esecutivo.
Approva i bilanci preventivi e consuntivi presentati dalla Segreteria regionale.
Delibera la convocazione del Consiglio generale.
E’ composto da:
- i componenti della Segreteria;
- i componenti eletti dal Consiglio generale;
ART. 10 – La Segreteria
La Segreteria promuove ed attua l’attività della CISL-Medici Basilicata, secondo il mandato degli Organismi superiori.
Convoca il Comitato esecutivo e, su suo mandato, il Consiglio generale.
Il Segretario generale ha la rappresentanza legale della CISL-Medici Basilicata.
La Segreteria risponde collegialmente nei confronti degli Organi superiori della gestione patrimoniale e finanziaria.
ART. 11 – Il Collegio dei Sindaci
Il Collegio dei Sindaci provvede al controllo amministrativo della CISL-Medici Basilicata, sulla base di criteri autonomia e indipendenza.
Il Presidente del Collegio partecipa alle riunioni del Consiglio generale e riferisce periodicamente sull’andamento amministrativo.
E’ composto da 3 componenti effettivi e 2 supplenti.
ART. 12 – Articolazioni
La CISL-Medici Basilicata si articola in:
- struttura regionale;
- strutture territoriali e/o provinciali;
- strutture aziendali
ART. 13 – Patrimonio e Finanza
Il patrimonio della CISL-Medici Basilicata è costituito dai contributi degli associati e da tutti i beni immobili e mobili ad essa pervenuti a qualsiasi titolo o causa.
La CISL-Medici Basilicata non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
La CISL-Medici Basilicata approva annualmente un rendiconto economico e finanziario.
I soci non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere, in caso di recesso, quota alcuna a qualsiasi titolo, anche sotto forma di contributi in precedenza versati.
La Federazione risponde di fronte ai terzi ed alla autorità giudiziaria unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario generale, congiuntamente, per gli aspetti economici e finanziari, al Segretario che presiede all’amministrazione.
L’importo dei contributi associativi è stabilito dal Consiglio generale in conformità con le indicazioni del Consiglio generale della CISL-Medici Nazionale.
In caso di scioglimento, il Congresso delibera la destinazione e l’impiego del patrimonio, che dovrà comunque essere devoluto solo ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge (D.L. 460/97).
ART. 14 – Rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto, si richiamano le norme di legge e quelle dello statuto e del regolamento della CISL-Medici Nazionale e della CISL, in quanto applicabili e compatibili.
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